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Statuto
ART. 1 - COSTITUZIONE ART. 2 - SEDE ART. 3 - SCOPO ART. 4 - DURATA ART. 5 - SOCI ART. 6 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI ART. 9 - CONVOCAZIONE ART. 10 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA ART. 11 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 13 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 14 - IL PRESIDENTE ART. 15 - IL SEGRETARIO ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI ART. 18 - BILANCIO ART. 19 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ART. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ART. 21 - NORME DI RINVIO Scarica il testo in pdf ART. 1 - COSTITUZIONE È costituita l'Associazione Italiana Investor Relations "AIR". ART. 2 - SEDE L'Associazione ha sede legale a Milano e può istituire sedi secondarie. ART. 3 - SCOPO L'Associazione è senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale. Obbiettivo dell'Associazione è quello di promuovere la figura professionale dell'Investor Relation Officer (di seguito "IRO") e la qualità della comunicazione finanziaria tra le società e la comunità finanziaria, secondo le seguenti linee guida:
ART. 4 - DURATA L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto. Per la sua liquidazione e la destinazione delle attività residue, si seguono le norme di legge in materia per quanto non espressamente previsto dall'art. 20 del presente Statuto. ART. 5 - SOCI Il numero dei soci è illimitato. È facoltà del Consiglio Direttivo, su espressa autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria porre limiti al numero dei soci, sia nel loro numero complessivo, sia per ogni categoria prevista. I soci si distinguono in:
Essi possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. b1) Possono appartenere all'Associazione, in qualità di Soci Aggregati, coloro che svolgono professionalmente un'attività correlata a quella di Investor Relations o che per curriculum professionale o accademico abbiano sviluppato significativi interessi e competenze in materia di comunicazione finanziaria. Essi possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto, ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. L'ammissione del Socio Effettivo o del Socio Aggregato è subordinata all' accettazione discrezionale del Consiglio Direttivo. Il mantenimento dello status di Socio Effettivo o di Socio Aggregato è subordinato:
d1) Possono appartenere all'Associazione, in qualità di Soci Sostenitori, sia enti, fondazioni, associazioni, persone fisiche e giuridiche che contribuiscono economicamente e/o in maniera significativa allo sviluppo dell'Associazione e che, a giudizio del Consiglio Direttivo, non compromettano l'indipendenza dell'Associazione. I Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. ART. 6 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO Il contributo associativo – al cui pagamento sono tenuti tutti i soci, ad esclusione di quelli Onorari – è dovuto su base annuale. La misura del contributo associativo viene stabilita ogni anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 10 del presente Statuto. La quota o il contributo associativo versato è intrasmissibile e non rivalutabile. ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Gli organi dell'Associazione sono:
ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci, in sede Ordinaria ovvero Straordinaria, è costituita dai soci in regola con i contributi associativi, come previsto dall'art. 5. L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Ogni Socio esprime un voto e può rappresentare per delega scritta non più di altri 5 (cinque) Soci. Il voto è espresso in forma palese, ad eccezione di quello relativo alla nomina delle cariche sociali, per il quale è prevista la votazione a scrutinio segreto, salvo votazione per acclamazione. Per le limitazioni all'espressione del voto individuale si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da chi ne fa le veci o, in mancanza, dal Socio scelto a maggioranza dagli intervenuti. ART. 9 - CONVOCAZIONE L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il giorno, all'ora e nel luogo indicati nella lettera di convocazione (che può avvenire anche a mezzo e-mail, fax o telegramma), che andrà spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà recare l'ordine del giorno e le relazioni del Consiglio Direttivo sui singoli punti. Ogni altra Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questo ne ravvisi la necessità e comunque su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto, o del Collegio dei Revisori. ART. 10 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:
Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. Le votazioni assembleari sono effettuate a voto palese, ove non previsto diversamente. L'Assemblea Ordinaria:
ART. 11 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:
Essa, in particolare, delibera:
ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Soci, incluso il Presidente, previa determinazione del numero dei componenti da parte dell'Assemblea che lo elegge. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Segretario. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio Direttivo è a carattere individuale. Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare non più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, i membri mancanti potranno essere cooptati dal Consiglio Direttivo stesso. I membri cooptati dovranno essere confermati dalla prima Assemblea successiva alla cooptazione. Ove venga meno più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà considerarsi anticipatamente scaduto e occorrerà convocare senza indugio l'Assemblea per i conseguenti adempimenti. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge il Tesoriere, anche al di fuori dei suoi membri, il quale assiste di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo compete l'attribuzione di eventuali deleghe di poteri ed incarichi speciali ai propri membri. Il Consiglio Direttivo è altresì investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; è legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo associativo, con la sola limitazione per le materie che lo Statuto riserva all'Assemblea. Pertanto spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo:
ART. 13 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, o di almeno un terzo dei membri o su richiesta del Collegio dei Revisori, ma comunque almeno una volta ogni sei mesi. Esso è convocato con avviso inviato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, anche a mezzo fax, e-mail o telegramma. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle modalità di convocazione precedentemente menzionate, quando sono presenti tutti i suoi membri di persona, per delega o in conference call. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione, e cioè del Presidente dell'Associazione o, in assenza, dal Consigliere più anziano d'età presente alla riunione. ART. 14 - IL PRESIDENTE Il Presidente del Consiglio Direttivo:
ART. 15 - IL SEGRETARIO Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario. Al Segretario sono demandati il coordinamento e lo sviluppo dell'attività ordinaria dell'Associazione. Al Segretario non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico. Esso resta in carica un triennio e può essere rieletto per non più di 3 (tre) mandati consecutivi. ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Tutti i membri del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati consecutivi. Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente, nell'ambito dei membri effettivi. Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità amministrativa della gestione e presenta la sua relazione all'Assemblea annuale. Ai Revisori spettano unicamente i rimborsi delle spese. ART. 18 - BILANCIO L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato al Consiglio Direttivo entro la fine del mese di Febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere presentato al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'esercizio in corso. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro la fine del mese di Marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce; entro lo stesso termine va presentato, altresì, il bilancio preventivo. ART. 19 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi ed erogazioni liberali da parte di Società, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Istituti e persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo oneroso o gratuito. Fanno altresì parte del Patrimonio dell'Associazione la denominazione sociale, le pubblicazioni e tutte le opere intellettuali promosse dall'Associazione stessa. È vietato procedere alla distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. ART. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede a nominare uno o più liquidatori ed a fornire loro i necessari indirizzi operativi. ART. 21 - NORME DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni. |
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